Statuto Associazione "Valconnessa"
Art. 1: Costituzione
1.1. E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 383, un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro denominata "Associazione Valconnessa".
1.2. L'Associazione è apartitica ed apolitica.
Art. 2: Sede
2.1. L'Associazione ha sede in Albino Via F. Parri, n° 5 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.
Art. 3: Oggetto e scopo
3.1. L'Associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel settore culturale.
Scopo dell'Associazione è quello di creare, nel tessuto sociale, i presupposti per una migliore vita di relazione tra i cittadini, nei modi della reciproca mutuaità, con il fine di potenziare la relazione sociale, di sviluppare percorsi formativi di crescita culturale e di valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale.
3.2. Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale a favore degli associati o di terzi concretizzanti nelle finalità istituzionali di seguito indicate:
-
sviluppa attività di carattere ludico, educativo e culturale rivolgendosi a tutte le fasce di età, ma con particolare interesse a bambini, adolescenti e giovani;
-
favorisce e sviluppa momenti aggregativi e socializzanti;
-
promuove la cultura e le conoscenze mediante laboratori;
-
sensibilizza i soci alla cooperazione e all'accoglienza verso gli altri, impegnandosi a promuovereuna società solidale e multiculturale.
3.3. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 4: Associati, diritti e doveri
4.1. Gli associati maggiorenni hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione.
4.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
4.4. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
4.5. Concorrono alla gestione dell'Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.
4.6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.7. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
4.8. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.
4.9. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e nei modi previsti dal Consiglio Direttivo, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.
4.10. L'Associazione può in caso di particolare necessità ed in via eccezionale assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4.11. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
Art. 5: Ammissione, esclusione e recesso
5.1. L'ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
5.3. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominati, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.4. La qualità dell'associato di perde per decesso, esclusione o recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.
5.5. L'associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'Associazione.
5.6. Può altresì essere escluso dall'Associazione l'associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
5.7. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.8. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'articolo precedente ed in particolare l'espletamento degli incarichi e degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
5.9. In nessun caso, l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.
Art. 6: Organi dell'Associazione
6.1. Sono organi dell'Associazione:
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:
Art. 7: Assemblea degli associati
7.1. L'assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultao iscritti nell'apposito registro.
7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo associato.
7.3. L'assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
7.4. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- deliberare sui principi e sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- discutere e approvare il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamento interni;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 8: Convocazioni e deliberazioni dell'assemblea
8.1. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata con lettera, a mezzo di telefax e/o e-mail, a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.3. Della convocazione dell'assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.
8.4. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati o del Consiglio Direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche apportate allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
8.5. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.
8.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.
8.7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Art. 9: Consiglio Direttivo, durata
9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti fra i propri associati.
9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all'assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'assemblea e, specificatamente:
- formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- propone eventuali regolamenti interni all'assemblea;
- propone le modifiche allo statuto all'assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa a carico degli associati.
9.3. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall'assemblea degli associati.
9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'Associazione.
9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.
9.6. In caso di dimissioni, morte o decadenza di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.
Art. 10: Presidente, Vice Presidente, Segretario
10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene oportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'Associazione.
10.2. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
10.3. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Art. 11: Collegio dei Revisori dei Conti
11.1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
11.2. Il Collegio
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte rascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art. 12: Collegio dei Garanti
12.1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
12.2. Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, trai membri degli organi o tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 13: Patrimonio e bilancio dell'Associazione
13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni, lasciti.
13.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
- contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed Enti Locali e di altri enti pubblici e privati;
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- altre sovvenzioni concesse allo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di getione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14: Scioglimento
14.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni di promozione sociale aventi finalità analoghe.
14.2. In nessun caso poccono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.
Art. 15: Modifiche dello Statuto
15.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono esserepresentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvare dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16: Controversie (facoltativo)
16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo somo rimesse al Collegio dei Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
16.2. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
16.3. Il Collegio dei Garanti decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
16.4. La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla dala in cui è stata adottata.
Art. 17: Norme integrative
17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.